giovedì 28 ottobre 2010

Il chiodo del giorno (28/10/2010)

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L'ordinanza del Tar Cagliari: Goldbet ottiene l'ex art 88 TULP 

Attenzione: apre in una nuova finestra.
GoldBet Sportwetten GmbH registra un nuovo successo in sede amministrativa al Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna che, il 13 Ottobre, ha accolto il ricorso dell'avvocato Giulio Marinelli opposto al diniego del rilascio dell'autorizzazione di pubblica sicurezza - ex art. 88 TULPS - del Questore di Nuoro nei confronti di un Ced GoldBet. L'ordinanza rileva che, in base a un consolidato orientamento giurisprudenziale, l'attività di raccolta scommesse non può essere vietata esclusivamente a causa della mancanza di concessione da parte del richiedente. Il diniego del Questore, ancora una volta, risulta quindi in contrasto con i principi comunitari in materia di libertà di stabilimento e di libera prestazione di servizi. Il Tar Sardegna accoglie la domanda cautelare proposta e fissa la trattazione di merito per il prossimo 22 giugno 2011.
Ecco la sentenza del Tar Sardegna:
N. 00459/2010 REG.ORD.SOSP.
N. 00632/2010 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 632 del 2010, proposto da:
Salvatore Marroni, rappresentato e difeso dagli avv.ti Giulio Marinelli e
Silvia Podda, con domicilio eletto presso la seconda in Cagliari, via
Alghero n. 29;
contro
Ministero dell'Interno e Questore di Nuoro, rappresentati e difesi
dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso i cui uffici in Cagliari,
via Dante n. 23, sono legalmente domiciliati;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
- del decreto 22 aprile 2010 Cat. 11/A/10Lic. con cui il Questore di
Nuoro ha rigettato l'istanza di rilascio della licenza per l'attività di
scommesse ex art. 88 TULPS;
N. 00632/2010 REG.RIC. 14/10/10 08.46

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e del
Questore di Nuoro;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento
impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 ottobre 2010 il dott.
Alessandro Maggio e uditi per le parti i difensori come specificato nel
verbale;
Considerato che in base ad un consolidato orientamento
giurisprudenziale l'attività di raccolta di scommesse non può essere
vietata esclusivamente sulla base della constatata carenza di concessione
rilasciata dallo Stato Italiano, risultando l'art. 88 del TULPS, che pone
tale prescrizione, in contrasto con i principi comunitari in materia di
libertà di stabilimento e di libera prestazione dei servizi (cfr. TAR
Sardegna, I Sez., 31/1/2009 n. 149 e 9/10/2009 n. 1534).
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Prima)
Accoglie la domanda cautelare proposta e per l'effetto, sospende
l'impugnato provvedimento negativo
Fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del
22/6/2011. .
Compensa le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è
N. 00632/2010 REG.RIC. 14/10/10 08.46


depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne
comunicazione alle parti.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 13 ottobre
2010 con l'intervento dei magistrati:
Aldo Ravalli, Presidente
Alessandro Maggio, Consigliere, Estensore
Grazia Flaim, Consigliere
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 13/10/2010
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. Amm.)